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Statuto

Lo statuto regolamenta la vita associativa di ESN Roma 3 ed è garanzia del fatto che è effettivamente un'associazione no profit. È disponibile una versione stampabile dello statuto, scaricabile
QUI, oppure è possibile leggerlo di seguito:

SEZIONE I – Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione, Sede e Costituzione

1.01 È costituita una associazione no profit ai sensi dell’art. 36 e seguenti del C.C. denominata:

"Erasmus Roma Tre".

Come abbreviazioni di tale nome possono essere usate "E3" oppure "e³" (di seguito anche l’“Associazione”).

1.02 La durata dell’Associazione è indeterminata.

1.03 L'Associazione aderisce a livello nazionale ad ESN Italia – quale sua sezione locale – e a livello internazionale ad ESN International. Gli scopi di Erasmus Roma Tre – ESN Roma 3 sono conformi allo spirito, agli scopi ed allo Statuto di ESN Italia.

1.04 L'Associazione ha sede in Roma, via Ostiense 159, presso il Rettorato dell'Università di Roma Tre, stanza S.10.

1.05 La sua costituzione si fonda su principi di trasparenza e democrazia, consentendo in questo modo il regolare svolgimento dell’attività associativa nel pieno rispetto della libertà, della dignità e dei diritti inviolabili degli individui.

1.06 L’Associazione è aconfessionale, apolitica, democratica e non persegue fini di lucro, né in capo all’Associazione, né in capo ai singoli soci, basandosi sulla partecipazione volontaria di questi ultimi.

Art. 2 – Delle finalità

2.01 L'Associazione persegue tutti gli obiettivi espressi negli Statuti e nelle direttive di Erasmus Student Network e in particolare intende lavorare negli interessi degli studenti che partecipano ha un programma studentesco internazionale di scambio nel campo dell'istruzione universitaria. A tale scopo l’Associazione si propone di:

1. migliorare l'integrazione sociale degli studenti stranieri ospiti presso l’Università degli Studi Roma Tre;

2. prestare opera di consulenza su tutti i programmi di scambio internazionali in Europa, con particolare attenzione ai programmi quali Erasmus/Socrates e ogni altro presente e futuro;

3. favorire la reintegrazione degli studenti ex borsisti anche attraverso il loro coinvolgimento nelle attività della Associazione;

4. valutare costantemente i diversi programmi di scambio;

5. promuovere lo spirito di fratellanza europea rendendo gli studenti partecipi al processo di unificazione europea.

2.02 L’Associazione si propone inoltre di:

1. fornire supporto agli studenti che partecipano o intendono partecipare a un programma studentesco internazionale di scambio nel campo dell'istruzione universitaria;

2. promuovere la diffusione di informazioni relative a tutti i settori della vita accademico-universitaria;

3. promuovere e contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione dei programmi di interscambio universitario previsti all’interno dell’Unione Europea, con particolare riferimento al programma Erasmus/Socrates;

4. Organizzare attività sportive, turistiche, culturali e ricreative, volte alla diffusione del patrimonio artistico, storico e umano del nostro paese e dei paesi di origine degli studenti, favorendo l’integrazione culturale e sociale.

2.03 Nel perseguimento dei suddetti obiettivi e nell’esercizio della propria attività, l’Associazione potrà avvalersi della collaborazione, sotto qualsiasi forma, di enti, pubblici o privati, anche attraverso la conclusione di operazioni aventi carattere contrattuale di natura economico/finanziaria prevalente, fermi restando i limiti e le logiche previste nel presente Statuto.

Art. 3 – Del finanziamento

3.01 Nello svolgimento della propria attività, l’Associazione può far ricorso alle seguenti tipologie di entrate:

· quote e contributi degli associati;

· Eredità, donazioni e legati;

· contributi dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché di ogni altro ente avente carattere pubblico nazionale e non;

· entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

· contributi da privati;

· proventi derivanti dallo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

3.02 Il patrimonio sociale deve essere destinato esclusivamente a fini statutari.

3.03 L’Associazione ed i suoi membri non possono trasferire agli associati, entrate, proventi o qualsiasi forma di compenso, pena l’esclusione dall’Associazione in via immediata dell’associato ricevente e dell’associato erogante, fatta salva la restituzione di risorse erogate e supportate dagli associati nello svolgere attività in nome e/o per conto dell’Associazione o comunque finalizzate al compimento delle finalità associative e statutarie. Resta fermo quanto disposto ai successivi artt. 7 e 11.

SEZIONE II – Degli associati

Art. 4 – Gli associati

4.01 Il numero degli associati è illimitato.

4.02 L’Associazione si rivolge esclusivamente a tutti gli studenti universitari che partecipano o abbiano partecipato ad programma studentesco internazionale di scambio nel campo dell’istruzione universitaria, in particolare agli studenti universitari o ex studenti universitari che partecipano o abbiano partecipato al progetto “Erasmus Socrates”. Può aderire all’associazione anche chi ha effettuato un periodo di soggiorno all’estero della durata di almeno 6 (sei) mesi.

4.03 Si considera associato la persona fisica che effettua specifica richiesta di adesione all’Associazione compilando l’apposita modulistica a tal fine predisposta e accetta di versare la quota associativa di cui all’art. 8 stabilita di anno in anno dall’assemblea degli associati attivi di cui agli artt. 9 e 10, (di seguito anche “Assemblea”). L’adesione si perfeziona con il versamento della quota associativa e l’accettazione della richiesta da parte dell’Assemblea.

4.04 Con l'adesione, l'aderente dichiara di accettare senza riserve il presente statuto ne condivide gli scopi e le finalità e si impegna a rispettarne con ogni mezzo e dedizione i principi cardine. L’aderente dichiara altresì di attenersi a quei comportamenti di correttezza, trasparenza e civiltà consoni alla partecipazione e allo svolgimento delle attività associative e ad alta rilevanza sociale.

4.05 Nell’adesione non può essere fatta discriminazione alcuna di natura patrimoniale, finanziaria, religiosa, razziale, politica, sessuale o di altra natura da parte dell’Assemblea.

Art. 5 – Classificazione degli associati

5.01 Gli associati si classificano in:

· Associati Ordinari

· Associati Attivi

· Associati Amici

· Associati Direttivi

5.02 Sono Associati Ordinari tutti coloro i quali, in possesso dei giusti requisiti, in seguito ad esplicita richiesta di adesione, previa accettazione dell’Assemblea, abbiano effettuato il pagamento della quota associativa.

5.03 Sono Associati Attivi tutti gli associati che, in seguito ad esplicita richiesta di adesione, abbiano effettuato almeno una volta il pagamento della quota associativa, decidendo inoltre, a titolo personale, volontario e gratuito, di partecipare attivamente all’organizzazione delle attività dell’Associazione. L’insieme degli Associati Attivi costituisce e forma ad ogni fine statutario l’Assemblea degli Associati Attivi. La qualifica e/o la revoca dello status di Associato Attivo è attribuita al richiedente ad insindacabile giudizio dell'Assemblea. La qualifica di Associato Attivo ha durata annuale con rinnovo tacito allorché si prosegua normalmente nell’espletamento della propria attività organizzativa e gestionale. Ciascun Associato Attivo può sottoporre all’Assemblea la propria nomina per una delle cariche direttive previste nel presente Statuto.

5.04 Sono Associati Amici gli associati che hanno dimostrato interesse a contribuire attivamente alle attività dell'associazione ma non hanno ottenuto o non intendono ottenere la qualifica di Associato Attivo, oppure quegli Associati Attivi che, per cause di forza maggiore o per scelta personale, non contribuiscono più in modo adeguato alle attività dell'Associazione. Gli Associati Amici possono assistere e partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto. Il diritto di voto spetta ai soli Associati Attivi.

5.05 Sono Associati Direttivi tutti gli associati che, stante l’imprescindibile qualifica di Associato Attivo di cui al punto precedente, vengano eletti dall’Assemblea, secondo le modalità dettate dal presente documento agli artt. 10 e 11, quali membri del Consiglio Direttivo. Lo stato di Associato Direttivo ha durata annuale.

Art. 6 – Diritti e Doveri degli associati

6.01 Tutti gli associati hanno il diritto di:

1.  partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

2.  godere dei benefici e delle convenzioni predisposte dall’Associazione;

3.  recedere in qualsiasi momento dalla qualifica di associato;

4.  conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

6.02 Gli Associati Attivi hanno, inoltre, il diritto di:

1.  consultare i registri ed i documenti dell’Associazione;

2.  esercitare il diritto di voto nell’Assemblea;

3.  richiedere la discussione all’Assemblea di argomenti meritevoli di attenzione;

4.  candidarsi come membri del Consiglio Direttivo.

6.03 Tutti gli associati hanno l’obbligo di:

1. versare la quota associativa deliberata dall’Assemblea;

2. osservare le disposizioni ed i principi dello Statuto e le delibere legittimamente adottate dagli organi associativi;

3. non attuare comportamenti che siano in contrasto con gli scopi dell’Associazione o lesivi degli interessi della stessa.

4. non attuare comportamenti che costituiscono fatto illecito nella partecipazione/organizzazione/gestione delle attività attribuite all’Associazione stessa;

5. agire nel massimo rispetto dei membri del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati Attivi ed attenersi alle decisioni e disposizioni da questi ultimi impartite;

6. rispettare il ruolo decisionale dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

7. vigilare sul rispetto dello Statuto e del Regolamento Interno.

6.04 Uno dei principali strumenti di confronto, collaborazione e dibattito degli Associati Attivi ed Amici è rappresentato dallo scambio di corrispondenza effettuato a mezzo e-mail pertanto è fatto severo divieto a ciascun associato ed in particolare a ciascun Associato Attivo di divulgare il contenuto di dette e-mail e le opinioni in esse espresse dai singoli mittenti.

Art. 7 – Durata, nomina e revoca degli associati

7.01. Fermo restando quanto stabilito all’art. 3.03 e dai successivi artt. 11 e 13 gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

1. rinuncia volontaria;

2. espulsione deliberata dall'Assemblea con voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto per quanto riguarda gli Associati Attivi;

3. espulsione deliberata dall'Assemblea con voto favorevole dei 2/3 dei votanti per quanto riguarda gli Associati Ordinari;

4. espulsione deliberata dall'Assemblea con voto favorevole dei 2/3 dei votanti per quanto riguarda gli Associati Amici;

5. aver tratto profitto economico dallo svolgimento di attività in nome e/o per conto dell'Associazione o aver commesso fatti illeciti accertati, previa delibera dell’Assemblea con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto;

6. per la presenza di palesi condizioni incompatibili con la propria carica, anche in base a quanto descritto nell'art. 14;

7. uso improprio del patrimonio sociale, come indicato nell'articolo 3.03, previa delibera dell’Assemblea con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto;

8.  un uso improprio della propria carica nel Consiglio Direttivo, previa delibera dell’Assemblea con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto;

9. uso improprio della mailing list e diffusione impropria delle e-mail o opinioni appartenenti agli Associati Attivi, previa delibera dell’Assemblea con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto;

10. mancata partecipazione dei Associati Attivi a tre riunioni di Assemblea consecutive, previa delibera della stessa con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto;

11.  scioglimento dell'Associazione secondo quanto stabilito al successivo art. 16;

12. se un Associato Attivo o direttivo non svolge alcuna attività per l'Associazione per un periodo di almeno sei mesi, l'Assemblea è chiamata a decidere, con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, se il socio possa essere considerato ancora attivo.

7.02 Un Associato Attivo può perdere la sua qualifica e prendere quella di Associato Amico previo provvedimento deliberato dall’Assemblea con voto favorevole dei 2/3 dei votanti.

7.03 Ciascun Associato Attivo può sottoporre all’attenzione dell’Assemblea la revoca di uno dei membri degli organi direttivi o l’allontanamento di uno degli associati. Sarà poi l’Assemblea a deliberare sulla revoca o l’allontanamento in base a quanto stabilito dal presente all'articolo e dal successivo art. 11.

Art. 8 – Quota associativa

8.01 Elemento imprescindibile per ottenere la qualità di associato è il versamento della quota associativa.

8.02 La quota è annuale ed è definita annualmente dall’Assemblea, coerentemente con gli obiettivi annuali e gli scopi statutari. Gli Associati Attivi possono versare la quota una sola volta.

SEZIONE III – Dell’organizzazione

Art. 9 – Organi associativi

L’Associazione è composta dai seguenti organi deliberativi e direttivi:

1. l’Assemblea;

2. il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche non sono retribuite.

Art. 10 – L’Assemblea

10.01 L’assemblea è costituita dall’insieme degli Associati Attivi. All’Assemblea spetta il ruolo decisionale e deliberativo nei limiti ed in ragione di quanto previsto nel presente Statuto.

10.02 L’assemblea deve essere convocata almeno ogni sei mesi a mezzo e-mail o altro mezzo a larga diffusione dal Segretario ed in sua assenza dal Vice Presidente o uno dei membri del Consiglio Direttivo, nonché, per esplicita richiesta di almeno 3 (tre) degli Associati Attivi.

10.03 È competenza dell’Assemblea decidere per i punti di seguito elencati e per tutto quanto non espressamente attribuito al potere decisionale di altri organi o cariche dal presente Statuto:

1. la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;

2. l’approvazione del bilancio annuale;

3. l’approvazione delle attività associative;

4. la delibera su ogni argomento inerente agli scopi associativi posto all’attenzione della stessa da un Associato attivo;

5. le eventuali modifiche dello Statuto;

6. l’entità della quota associative annuali;

7. lo scioglimento dell’Associazione;

8. la destinazione di eventuali fondi in surplus a fine anno, compatibilmente agli scopi associativi;

9. la redazione del Regolamento;

10.04 Gli Associati Ordinari non hanno il diritto di partecipare all’Assemblea.

Art. 11 – Delibere dell’Assemblea

11.01 L’Assemblea è regolarmente costituita quando sia intervenuta, di persona o con altro idoneo mezzo tecnologico almeno la metà degli Associati Attivi più uno ed alla presenza di almeno uno dei membri del Consiglio Direttivo, pena l’invalidità della delibera.

11.02 Il diritto di voto spetta ai soli Associati Attivi. Ogni Associato Attivo può esprimere il diritto di voto in caso di assenza a mezzo delega, da formalizzarsi in forma scritta (anche a mezzo e-mail) ad uno degli altri Soci Attivi presenti di persona. Le deleghe non contribuiscono a formare il quorum di regolare costituzione. Ogni avente diritto al voto può ricevere una sola delega.

11.03 Il voto è di norma palese, fatto salvo il caso in cui venga fatta esplicita richiesta di uno scrutinio segreto da parte di almeno 1 (uno) dei votanti o in caso di elezione degli organi direttivi. Nelle votazioni effettuate a scrutinio segreto è espressamente ammessa la validità delle deleghe.

11.04 Se l'esito della votazione causa una situazione di stallo su una decisione necessaria, l'Assemblea cercherà un accordo e si procederà ad una nuova votazione. Nel caso in cui la situazione non cambi, il voto del Presidente vale doppio. Se si sta procedendo all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, vale il voto del Presidente uscente.

11.05 Per la validità degli atti sono necessari i seguenti quorum:

· per le delibere inerenti all’approvazione e alle modifiche dello Statuto è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) degli aventi diritto;

· per la revoca della qualifica di Associato Attivo è necessario il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei votanti, ad eccezione dei casi espressamente richiamati dagli artt. 7 e 3.03 per i quali sono sufficienti le maggioranze ivi indicate;

· per le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli aventi diritto al voto;

· per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e per tutte quelle fattispecie non espressamente previste al presente articolo, sono valide le delibere che riportino il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ivi comprese le elezioni e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo, fermo restando la regolare costituzione dell’Assemblea.

11.06 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o dal vice Presidente, salvo diversa disposizione della stessa. Il Segretario o altro incaricato dall’Assemblea redige il verbale della riunione, che dovrà essere comunicato a tutti i soci attivi a mezzo e-mail o altro dispositivo a larga diffusione.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

12.01 Il Consiglio Direttivo rappresenta l’organo direttivo ed esecutivo dell’Associazione ed è nominato dall’Assemblea dei Soci.

12.02 Sono parte del Consiglio Direttivele le seguenti cariche:

· il Presidente;

· il vice Presidente;

· il Segretario;

· il Tesoriere;

· il Rappresentante Locale.

12.03 Lo stato di Socio Direttivo ha durata annuale. Alla fine di ogni anno accademico il consiglio direttivo si scioglie e si procede a nuove elezioni da parte dell’Assemblea dei Soci.

12.04 In caso di mancata candidatura di uno dei membri del Consiglio Direttivo sarà compito dell’Assemblea  proporre la nomina di un socio quale titolare della carica oggetto di discussione, con votazione da effettuarsi a maggioranza dei votanti. Se la persona nominata non accetta la carica si dovrà procedere a nuova nomina.

Art. 13 – Competenze del Consiglio Direttivo e delle singole cariche

13.01 È compito del Presidente:

· presiedere l’Assemblea dei soci o nominare un suo sostituto in assenza del Vice Presidente;

· rappresentare legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e degli associati;

· coordinare l’organizzazione dell’Associazione;

· vigilare sul rispetto dello statuto e del Regolamento;

· in casi di necessità ed urgenza sostituire l’Assemblea nelle decisioni di ordinaria amministrazione, previa consultazione dei membri del Consiglio Direttivo;

· in casi di necessità ed urgenza decidere per quanto riguarda atti di straordinaria amministrazione, previa consultazione dei membri del Consiglio Direttivo.

È proibito al Presidente l’esercizio della propria funzione al di fuori degli scopi statutari e regolamentari, pena l’allontanamento immediato dall’Associazione, con delibera dell’Assemblea a maggioranza dei presenti, rispondendo inoltre lo stesso, in prima persona, per eventuali impegni presi nei confronti di terzi.

13.02 È compito del vice Presidente:

· fare le veci del Presidente in sua assenza;

· coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni;

· vigilare sul rispetto dello statuto e del Regolamento;

·  dare un sensibile contributo allo sviluppo dell’Associazione tra gli studenti;

· convocare l’Assemblea in mancanza del Segretario;

· in caso di assenza del Presidente ed in caso di necessità ed urgenza, decidere relativamente agli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione, previa consultazione del Consiglio Direttivo.

13.03 È compito del Segretario:

· coordinare la tenuta e all'aggiornamento del registro degli Associati;

· coordinare la tenuta della lista aggiornata dei Soci Attivi;

· redigere ed archiviare il verbale di Assemblea;

· garantire l’intatta conservazione dei verbali assembleari;

· convocare l’Assemblea dei Soci;

· vigilare sul rispetto dello statuto e del Regolamento;

13.04 È compito del Tesoriere:

· la tenuta della contabilità ordinaria;

· la redazione del bilancio annuale;

· predisporre uno schema contabile riassuntivo da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea almeno una volta ogni semestre;

· la presentazione dello schema contabile riassuntivo al socio attivo che ne faccia richiesta;

· la conservazione della documentazione relativa alle operazione economicamente rilevanti poste in essere dall’Associazione;

· provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni prese dall’Assemblea;

· vigilare sul rispetto dello statuto e del Regolamento;

13.06 È assolutamente proibito al Tesoriere erogare pagamenti o utilizzare in modo improprio il denaro presente nelle casse associative, pena l’esclusione immediata;

13.05 È compito del Rappresentante locale:

· rappresentare ESN Roma 3 presso ESN Italia ed ESN International o, in caso di assenza, nominare un suo sostituto;

· essere responsabile per i contatti tra il Consiglio direttivo di ESN Italia ed ESN International con i soci di ESN Roma 3;

· visionare tutta la corrispondenza in arrivo ESN Italia ed ESN International dandone resoconto all’Assemblea e al Consiglio Direttivo;

Art. 14 – Cause di incompatibilità e ricorso in giudizio

14.01 È incompatibile per l’Associato Attivo la nomina e la candidatura a due cariche simultanee interne al Consiglio Direttivo.

14.02 È inoltre incompatibile la nomina, all’interno del Consiglio Direttivo, di quel membro la cui attività esterna, comprovata, possa risultare in conflitto di interessi o in contrasto con gli scopi associativi, pena la possibilità di rivolgersi agli organi competenti presenti nel territorio dello Stato Italiano da parte di ogni singolo associato. Lo stesso dicasi per tutti quegli atti posti in essere dagli Associati Ordinari, Attivi o Direttivi, che agiscano in nome e/o per conto dell’Associazione al di fuori delle finalità esplicitamente previste dallo Statuto.

Art. 15 – Il regolamento

15.01. È previsto un regolamento interno (di seguito il “Regolamento” ) che disciplina e organizza la gestione interna dell'Associazione, incluse le modalità per la costituzione dei gruppi di lavoro e per la nomina dei referenti con indicazione dei poteri e delle responsabilità di questi ultimi. Il regolamento stabilisce anche i criteri e le modalità per la partecipazione degli associati alle attività di carattere ludico e culturale e ad ogni altro evento nazionale o internazionale. Il Regolamento non può contenere disposizioni in contrasto con lo Statuto e queste, ove previste, si considerano nulle.

SEZIONE IV – Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

Art. 16 – Scioglimento e liquidazione

16.01 L’Associazione si scioglie quando:

1. viene a mancare la pluralità dei soci se essa non si ricostituisce entro un anno;

2. per impossibilità di conseguire lo scopo sociale;

3. per delibera dell’Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 11;

4. allorché non venga costituita l’Assemblea per due semestri consecutivi;

16.02 In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dovrà deliberare sulla destinazione del patrimonio sociale residuo secondo le modalità previste dalle normative vigenti.

16.03 In caso di scioglimento dell’Associazione il suo patrimonio è devoluto a fini di pubblica utilità, conformemente alla delibera dell’Assemblea che dovrà escludere qualsiasi forma di ridistribuzione, anche indiretta, tra i gli associati.

16.04 La cessazione del rapporto associativo non dà diritto ad alcun rimborso.

SEZIONE V – Norme di rinvio

Art. 17 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le norme di legge italiana in materia di associazioni e quanto indicato nel Regolamento ove non sia in contrasto con lo statuto stesso e la legge italiana.

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